Autofatture elettroniche (SDI)

Auto fatture elettroniche (SDI)

NOTE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Per tutte le fatture ricevute in quell'abominio di regime che passa sotto il nome di reverse charge, nonchè per tutte le fatture di acquisto INTRA comunitarie ed extra comunitarie (con l'eccezione degli acquisti X-UE già registrati con bolla doganale), è necessario predisporre un'autofattura (o un documento integrativo, che è del tutto equivalente) per integrare i dati IVA.
Tale documento dovrà poi essere inviato allo SDI (con destinatario se stessi), e sarà quindi ricevuto dallo SDI e ulteriormente registrato in quanto fattura elettronica entrante.

Prima di eseguire qualunque operazione si consiglia di consultare attentamente la Guida alla compilazione dell'Agenzia delle Entrate (verificare in rete eventuali aggiornamenti).

FATTURE DI ACQUISTO IN REGIME DI REVERSE CHARGE (TD16)
Per ogni fattura di acquisto ricadente sotto l'abominevole regime noto come reverse charge è necessario predisporre un'autofattura integrativa dei dati IVA.
Tale autofattura deve
avere tipo documento TD16 ed essere emessa nella data di ricezione della fattura passiva o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore. E' consigliabile usare la data di registrazione dell'autofattura, purchè ricadente nel mese di ricezione.
Dovrà poi essere inviata allo SDI entro la fine del mese di registrazione della fattura di acquisto.

FATTURE DI ACQUISTO ESTERE (intra / extra UE - TD17/18/19)
Per ogni fattura di acquisto intra comunitaria (INTRA) è necessario deve predisporre un documento integrativo che serve per integrare i dati IVA.
Per ogni fattura di acquisto extra comunitaria (extra-UE) si deve predisporre un'autofattura (con gli stessi dati del documento integrativo, anche se tecnicamente la natura del documento è differente).

Questi documenti (INTRA e EXTRA-UE) devono essere trasmessi allo SDI, con l'eccezione di  quelle che già sono note al fisco ovvero le fatture passive di beni extra UE per le quali c'è già una bolla doganale di importazione.

In particolare:

E' consigliabile creare due tipi di documento differenti, ciascuno con una sua numerazione autonoma:

Se la fattura estera è in valuta va convertita in euro col cambio del giorno della data della fattura pubblicato dalla Banca d'Italia o dalla Borsa Italiana, perchè lo SDI macina solo euro.

ESTRATTO DALLA CIRCOLARE 2020-02-04

Clicca QUI per vedere la circolare originale.

tipo doc

note e istruzioni di compilazione

TD16
reverse charge
Descrizione operazione
Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall'Agenzia.

Compilazione del documento


Campo cedente/prestatore: dati del C/P che ha emesso la fattura in reverse charge.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.
Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Registrazione della fattura


Il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture acquisti.
TD17
intra/ X-UE
Descrizione dell'operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA).
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.
Per la trasmissione degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

Compilazione del documento

Fattura elettronica TD17
Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso 4.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE;
  • la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE con l'utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un'operazione imponibile.

Registrazione del documento integrativo


Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
TD18
intra/ X-UE
Descrizione dell'operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura).
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite l'esterometro.

Compilazione del documento

Fattura elettronica TD18
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intracomunitari con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un'operazione imponibile.

Registrazione della fattura


Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
TD19
intra/ X-UE
Descrizione dell'operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intra-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di C/P extra-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.
La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.
Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entra la fine del mese da indicare nel campo <Data>.
Alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.
Per la trasmissione degli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

Compilazione del documento

Fattura elettronica TD19
Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Campo cessionario/committente: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

  • la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
  • la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.

Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6).
Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Esterometro
Il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 nel caso di acquisti di beni da fornitore intra-UE e un TD01 nel caso di acquisto di beni da fornitore extra-UE con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore estero con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti di servizi esenti) nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

Registrazione del documento integrativo


Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

DISCLAIMER
Tutto quanto riportato in questa pagina è una libera (e faticosa!) interpretazione delle istruzioni ufficiali (Guida alla compilazione dell'Agenzia delle Entrate), alle quali si rimanda integralmente per verificare l'applicazione delle norme in riferimento al proprio specifico caso.

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