PRINCIPI GENERALI

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Decreto Legislativo n°196  30 giugno 2003

INDICE DEGLI ARTICOLI E DELLE SEZIONI

PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati
Art. 4 - Definizioni
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 6 - Disciplina del trattamento

DIRITTO DELL'INTERESSATO
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 8 - Esercizio dei diritti
Art. 9 - Modalità di esercizio
Art. 10 - Riscontro all'interessato

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
Art. 12 - Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 13 - Informativa
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell'interessato
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
Art. 16 - Cessazione del trattamento
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art. 20 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

Art. 23 - [omissis]
Art. 24 - [omissis]
Art. 25 - [omissis]
Art. 26 - [omissis]
Art. 27 - [omissis]

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 - Titolare del trattamento
Art. 29 - Responsabile del trattamento
Art. 30 - Incaricati del trattamento

SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Art. 31 - Obblighi di sicurezza
Art. 32 - Particolari titolari

Art. 33 - [omissis]
Art. 34 - [omissis]
Art. 35 - [omissis]
Art. 36 - [omissis]

ADEMPIMENTI
Art. 37 - Notificazione del trattamento
Art. 38 - Modalità di notificazione
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
Art. 40 - Autorizzazioni generali
Art. 41 - Richieste di autorizzazione

TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO
Art. 42 - Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Art. 43 - Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
Art. 44 - Altri trasferimenti consentiti
Art. 45 - Trasferimenti vietati

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
Art. 47 - Trattamenti per ragioni di giustizia
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari
Art. 49 - Disposizioni di attuazione
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
Art. 51 - Principi generali
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati

MISURE DI SICUREZZA
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Individuazione degli incaricati
Art. 3 Classificazione
Art. 4 Codici identificativi e protezione degli elaboratori
Art. 5 Accesso ai dati particolari
Art. 6 Documento programmatico sulla sicurezza
Art. 7 Reimpiego dei supporti di memorizzazione
Art. 8 Parola chiave
Art. 9 Trattamento di dati personali
Art. 10 Conservazione della documentazione relativa al trattamento


PRINCIPI GENERALI

DIRITTO DELL'INTERESSATO

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole per tutti i trattamenti

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

ADEMPIMENTI

TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO


MISURE DI SICUREZZA
Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675

PRINCIPI GENERALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI